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Sez. L, Sentenza n. 17004 del 26/07/2006 (Rv. 592258 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - EFFICACIA | Contrasto con norma nazionale - Conseguenze - Violazione dell'art. 117 Cost. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa alla disciplina dei licenziamenti collettivi.
Stato
decisa il 2006-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592258-01

COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - EFFICACIA

L'art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che limita l'applicabilità della disciplina nazionale sui licenziamenti collettivi ai soli datori di lavoro imprenditori, pur se in contrasto con gli articoli 1 e 2 della Direttiva 75/129/CEE, come modificata dalla direttiva 92/ 56 /CEE, non viola l'art. 117 comma 1 Cost. (nel testo risultante dalla legge costituzionale n. 3 del 2001), non essendo stato introdotto con tale disposizione il parametro della "conformità comunitaria" quale ulteriore parametro di legittimità costituzionale, atteso che, anche in considerazione della collocazione del titolo V della II parte della Costituzione, la norma più che disciplinare il rapporto tra le fonti, attiene al rapporto fra ordinamenti e cioè al rapporto tra ordinamento generale della repubblica e ordinamenti "parziali" dello Stato e delle Regioni e concerne il rapporto tra ciascuno di tali ordinamenti e l'ordinamento internazionale e comunitario. Essa colloca su un piano di parità i due ordinamenti parziali, senza però innovare surrettiziamente la disciplina dei rapporti tra legge statale e normativa comunitaria derivata, ma limitandosi a esplicitare quanto disposto dall'art. 11 Cost. circa il dovere del legislatore statale e di quello regionale di rispettare, in una prospettiva dinamica, i vincoli determinati dall'ordinamento comunitario. (Nella specie è stata esclusa l'applicabilità alla Coldiretti, non riconosciuta come imprenditore, della disciplina sui licenziamenti collettivi).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 11, Costituzione art. 117 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)