Sez. 2, Sentenza n. 6544 del 07/05/2002 (Rv. 554215 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE | Atti compiuti dalla società - Interesse del socio alla conservazione del patrimonio sociale - Tutela - Limiti - Azione di nullità di negozio posto in essere da una società - Legittimazione attiva - Spettanza in capo alla società stessa - Sussistenza - In capo al socio - Esclusione - Fattispecie.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE
Con riguardo agli atti compiuti da una società di capitali, il socio riceve una tutela diretta del proprio interesse a preservare il patrimonio sociale limitatamente ai propri rapporti interni con l'ente, mentre, nei rapporti esterni, detta tutela è solo indiretta e mediata, non essendo egli portatore di un interesse autonomo rispetto a quello della società, ma solo riflesso. Ne consegue che l'azione di nullità di un negozio posto in essere da una società può essere esercitata solo dall'ente stesso, e non dal socio. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano escluso la legittimazione attiva di una società, che aveva acquistato la maggioranza delle azioni di altra società, all'azione di nullità con riferimento a due contratti con i quali un immobile era stato alienato da quest'ultima società ad un'altra, in quanto destinati a spogliare l'ente alienante del suo patrimonio, e conseguentemente a vanificare la partecipazione in essa dell'attrice.)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)