Sez. U, Sentenza n. 4245 del 18/07/1979 (Rv. 400760 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - TERMINE ANNUALE DI DECADENZA - RIFERIMENTO ALLA DATA DI DEPOSITO DELLA SENTENZA - NECESSITA - ALLA DATA DELLA LETTURA DEL DISPOSITIVO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - TERMINE ANNUALE DI DECADENZA - RIFERIMENTO ALLA DATA DI DEPOSITO DELLA SENTENZA - NECESSITA - ALLA DATA DELLA LETTURA DEL DISPOSITIVO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Nelle controversie in materia di lavoro, poiche l'impugnazione e proponibile dopo la sola lettura del dispositivo in udienza unicamente nell'ipotesi eccezionale prevista dall'art 433 secondo comma cod proc civ (appello con riserva dei motivi nel caso di esecuzione iniziata prima della notificazione della sentenza), mentre, in ogni altro caso, e necessario il deposito in cancelleria della pronuncia completa della motivazione, la tempestivita del ricorso per Cassazione, in relazione al termine annuale di decadenza di cui all'art 327 cod proc civ, va riscontrata con riferimento alla data di tale deposito, e non di quell'udienza. (V 3449/78, mass n 392911).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 430, Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)