Sez. L, Sentenza n. 50 del 05/01/1983 (Rv. 424841 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA DI APPELLO - CASSAZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO CONTRO IL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA DI SECONDO GRADO - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA DI APPELLO - CASSAZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO CONTRO IL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA DI SECONDO GRADO - INAMMISSIBILITÀ.*
Nel nuovo rito del lavoro, salva l'ipotesi eccezionale prevista dal secondo comma dell'art. 433 cod. proc. civ. (proposizione di appello con riserva dei motivi nel caso di esecuzione iniziata in forza del solo dispositivo della sentenza di primo grado), il potere d'impugnazione della sentenza non sorge con la semplice lettura del dispositivo in udienza, ma postula che la sentenza medesima sia stata depositata in cancelleria a norma dell'art. 430 cod. proc. civ., completa di tutti i suoi elementi costitutivi, in quanto solo con tale adempimento il provvedimento assurge a giuridica esistenza nella sua interezza e può costituire oggetto di censure specifiche. Ne deriva - atteso anche che l'anzidetta disposizione dell'art. 433 cod. proc. civ. non è richiamata dal successivo art. 438 (concernente il deposito della sentenza di appello) - l'inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto contro il dispositivo della sentenza di secondo grado. (Conf 2682/80, mass n 406462; (Conf 2480/80, mass n 406213; (Conf 2374/80, mass n 406074; (Conf 4245/79, mass n 400760).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 430, Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 438, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)