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Sez. 2, Sentenza n. 4475 del 09/05/1994 (Rv. 486534 - 01)

Procedimento civile - Notificazione - Al procuratore | Atto di riassunzione - Notificazione alla parte costituita - Presso il procuratore - Necessità - Limiti.
Stato
decisa il 1994-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486534-01

Procedimento civile - Notificazione - Al procuratore

La notificazione dell'atto di riassunzione del processo nei riguardi della parte costituita deve farsi, ai sensi dell'art. 125 disp. att. cod. proc. civ., presso il procuratore costituito (art. 170 comma primo cod. proc. civ.) salvo che la legge disponga altrimenti (come nel caso di riassunzione dopo la cassazione ex art. 392 cod. proc. civ.), essendo irrilevante ai fini della validità della notificazione che detto procuratore sia o non domiciliatario, posto che il difensore è destinatario di tutti gli atti processuali recettizi per il solo fatto della nomina, senza necessità di elezione di domicilio pressa da lui.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)