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Sez. 1, Sentenza n. 4456 del 05/05/1999 (Rv. 526007 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Notifica alla parte personalmente - Invalidità - Costituzione della parte - Sanatoria.
Stato
decisa il 1999-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526007-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE

La notificazione della comparsa di riassunzione alla parte personalmente anziché al procuratore costituito - secondo quanto prescritto dal combinato disposto degli artt. 125 comma terzo disp. att. cod. proc. civ. e 170 comma primo cod. proc. civ.- inficiando la regolarità del contradittorio, impedisce la valida costituzione del rapporto processuale nella fase di riassunzione e determina, conseguentemente, la nullità di tutto il giudizio ivi svoltosi e della sentenza che lo definisce, a meno che la parte destinataria della notificazione non si sia, ciò nonostante, costituita sanando in tal modo la nullità originaria in ragione del raggiungimento dello scopo cui l'atto era destinato ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)