Sez. 3, Sentenza n. 1021 del 19/01/2006 (Rv. 587138 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Controversia di risoluzione di contratto di affitto agrario nei confronti di più conduttori - Litisconsorzio necessario fra tutti i conduttori - Sussistenza - Contumacia in appello di un litisconsorte - Legittimazione del medesimo al ricorso per cassazione - Sussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE
Nel giudizio di risoluzione di un contratto di affitto agrario - così come di locazione - con pluralità di conduttori ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario fra tutti i contitolari del rapporto di affitto, con la conseguenza che è sufficiente la proposizione dell'appello avverso la sentenza, sfavorevole ai conduttori, da parte di uno di questi per impedire, anche nei confronti del litisconsorte non impugnante, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Da ciò discende, altresì, che legittimamente il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di secondo grado (sempre sfavorevole ai conduttori), può essere proposto anche da quello, tra i plurimi conduttori, che sia rimasto contumace nel giudizio di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)