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Sez. 3, Sentenza n. 11550 del 17/11/1998 (Rv. 520743 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Controversia in ordine alla qualità di una delle parti di coaffittuario di un fondo agrario - Integrazione del contraddittorio nei confronti del concedente - Necessità.
Stato
decisa il 1998-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520743-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE

Il litisconsorzio necessario ricorre oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe onde non privare la decisione dell'utilità connessa all'esperimento dell'azione proposta indipendentemente dalla natura del provvedimento richiesto, non essendo di per sè solo rilevante il fatto che la parte istante abbia richiesto una sentenza costitutiva, di condanna o meramente dichiarativa (fattispecie in cui si controverteva fra le parti della qualità di una di esse di coaffittuario di un fondo agrario. La S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del concedente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)