diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 11626 del 26/10/1992 (Rv. 479143 - 01)

Procedimento civile - Litisconsorzio - Necessario - Comunione e condominio | Domanda di accertamento della proprietà condominiale di un fabbricato e della destinazione ad alloggio del portiere dei relativi locali - Litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1992-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479143-01

Procedimento civile - Litisconsorzio - Necessario - Comunione e condominio

Il litisconsorzio necessario ricorre, otre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe, onde non privare la decisione dell'utilità connessa all'esperimento dell'azione proposta, indipendentemente dalla natura del provvedimento richiesto, non essendo di per sè solo rilevante il fatto che la parte istante abbia richiesto un sentenza costitutiva, di condanna o meramente dichiarativa. Ricorre, pertanto, una situazione di litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i condomini nel caso di domanda di accertamento della proprietà condominiale di un fabbricato e della destinazione ad alloggio del portiere dei relativi locali, essendo tale accertamento insuscettibile di frazionamento, riguardando necessariamente tutti i partecipanti alla comunione, e non essendo ipotizzabili due diverse destinazioni delle stesso immobile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)