Sez. 1, Sentenza n. 1159 del 13/05/1964 (Rv. 301652 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONE - SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE - PROCURATORE NON ABILITATO - NULLITA INSANABILE - COSTITUZIONE DI ALTRO PROCURATORE ABILITATO - IRRILEVANZA - CARATTERE PRELIMINARE DELLA QUESTIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONE - SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE - PROCURATORE NON ABILITATO - NULLITA INSANABILE - COSTITUZIONE DI ALTRO PROCURATORE ABILITATO - IRRILEVANZA - CARATTERE PRELIMINARE DELLA QUESTIONE - LIMITI.*
La sottoscrizione dell'atto di citazione o di quello di appello da parte di un procuratore non abilitato all'Esercizio professionale davanti al giudice adito, perche iscritto nell'albo di un tribunale di altro distretto giudiziario, importa la nullita dell'atto non suscettibile di sanatoria. Tale nullita sussiste anche nel caso in cui si costituisca in giudizio altro procuratore abilitato al patrocinio davanti all' autorita giudiziaria adita, al quale la rappresentanza processuale sia stata conferita in base alla stessa procura rilasciata dalla parte al primo procuratore. La risoluzione di tale questione, riguardante la regolare Costituzione del rapporto processuale, ha carattere preliminare rispetto ad ogni altra questione di rito e di merito, ad eccezione di quella relativa alla giurisdizione. (Conf. 2758-62' 2321-59' contra 2620-61' 1385-56' Cfr. 3051-62' 1812-61' 1189-61' 458-61' 2219-60).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)