Sez. 1, Sentenza n. 2384 del 22/04/1981 (Rv. 413146 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA PROCURA E SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE - SOTTOSCRIZIONE DI UN PROCURATORE NON ABILITATO ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE DAVANTI AL GIUDICE ADITO - NULLITA ASSOLUTA ED INSANABILE DELL'ATTO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI ALTRO PROCURATORE ABILITATO ED AVENTE LA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE IN BASE ALLO STESSO MANDATO - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA PROCURA E SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE - SOTTOSCRIZIONE DI UN PROCURATORE NON ABILITATO ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE DAVANTI AL GIUDICE ADITO - NULLITA ASSOLUTA ED INSANABILE DELL'ATTO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI ALTRO PROCURATORE ABILITATO ED AVENTE LA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE IN BASE ALLO STESSO MANDATO - IRRILEVANZA.*
La sottoscrizione della citazione (in primo grado o in appello) da parte di un procuratore non abilitato all'Esercizio professionale davanti al giudice adito, perche iscritto nell'albo di un tribunale di altro distretto giudiziario, comporta la nullita assoluta ed insanabile dell'atto stesso, ai sensi dell'art 82, terzo comma, cod proc civ in relazione all'art 5 del RDL 27 novembre 1933 n 1578. Tale nullita sussiste anche nel caso in cui si costituisca in giudizio altro procuratore abilitato al patrocinio davanti al giudice adito, al quale sia stata conferita la rappresentanza processuale in base allo stesso mandato rilasciato dalla parte al primo procuratore, e cio perche la sottoscrizione dell'atto suindicato integra un requisito essenziale dello ius postulandi. (V 120/80, mass n 403502; (V 5077/78, mass n 394838; (V 4635/78, mass n 394302; (V 1904/76, mass n 380695; (Conf 2365/69, mass n 341804; (Conf 1159/64, mass n 301652; (Conf 2758/62, mass n 254091; (Conf 458/61, mass n 240515; (Conf 2321/59; (contra 1790/78, mass n 391192; (contra 2620/61; (contra 1385/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)