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Sez. 2, Sentenza n. 12307 del 04/12/1997 (Rv. 510709 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE | Demolizione di manufatto costruito sul confine - Diritto alla ricostruzione riconosciuto con sentenza passata in giudicato - Obbligo del proprietario frontista di rispettare la distanza di tre metri - Sussistenza - Successiva ricostruzione dell'edificio demolito in arretramento rispetto al confine - Rilevanza rispetto alla violazione, precedente alla ricostruzione, dell'obbligo del proprietario frontista di mantenere a distanza legale il proprio manufatto - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510709-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE

Il proprietario di un edificio costruito sul confine ed in un primo tempo demolito vanta il diritto, nei confronti del proprietario frontista, qualora gli venga riconosciuta, con sentenza passata in giudicato, la facoltà di ricostruire il predetto edificio, a che questi rispetti le distanze legali previste per le costruzioni finitime nell'erigere, a sua volta, un proprio manufatto, con la conseguenza che la eventuale costruzione realizzata dal frontista a distanza inferiore a tre metri risulterà illegittima anche se, successivamente ad essa, il diritto alla ricostruzione del manufatto demolito venga esercitato, dal relativo proprietario, in arretramento rispetto al confine, non potendo il principio secondo il quale i "commoda" della prevenzione si perdono se la ricostruzione del vecchio fabbricato non si estenda più sino al confine (dovendosi, in caso contrario osservare le distanze prescritte dalle norme vigenti al tempo della ricostruzione) far venir meno l'illegittimità dell'operato del proprietario della costruzione frontistante che abbia, già in precedenza, costruito in violazione delle prescritte distanze.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 877

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)