Sez. 2, Sentenza n. 1379 del 05/03/1979 (Rv. 397678 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVA TESTIMONIALE NUOVA - REQUISITI - ISTANZA DI PROVA TESTIMONIALE IN APPELLO GIA AVANZATA IN PRIMO GRADO MA NON ESAMINATA - AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVA TESTIMONIALE NUOVA - REQUISITI - ISTANZA DI PROVA TESTIMONIALE IN APPELLO GIA AVANZATA IN PRIMO GRADO MA NON ESAMINATA - AMMISSIBILITA.*
L'inammissibilita della prova testimoniale in gradi d'appello, per difetto di novita (art 345 secondo comma cod proc civ), ricorre ove il mezzo istruttorio si identifichi con quello gia espletato in prime cure, ovvero sia diretto a contrastarne i risultati, e non anche, pertanto, nel caso in cui la relativa istanza, pur se in precedenza avanzata davanti al giudice di primo grado, non sia stata oggetto di alcun provvedimento di quest'ultimo. (V 1326/77, mass n 385036; (V 2923/75, mass n 376982).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)