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Sez. 3, Sentenza n. 1326 del 06/04/1977 (Rv. 385036 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVA TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - INANE ISTANZA IN PRIMO GRADO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385036-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVA TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - INANE ISTANZA IN PRIMO GRADO - IRRILEVANZA.*

All'ammissibilita in grado di appello, ai sensi dell'art 345 secondo comma cod proc civ, della prova testimoniale che non sia stata in precedenza espletata, e che non miri a contraddire la prova gia sperimentata dalla parte avversaria, non osta il fatto che la relativa istanza sia gia stata proposta in primo grado e sia rimasta senza esito, per inerzia della parte nel coltivarla, ovvero del giudice nell'esaminarla. (V 2923/75, mass n 376982; (V 2425/75, mass n 376305).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)