Sez. 3, Sentenza n. 1326 del 06/04/1977 (Rv. 385036 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVA TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - INANE ISTANZA IN PRIMO GRADO - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVA TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - INANE ISTANZA IN PRIMO GRADO - IRRILEVANZA.*
All'ammissibilita in grado di appello, ai sensi dell'art 345 secondo comma cod proc civ, della prova testimoniale che non sia stata in precedenza espletata, e che non miri a contraddire la prova gia sperimentata dalla parte avversaria, non osta il fatto che la relativa istanza sia gia stata proposta in primo grado e sia rimasta senza esito, per inerzia della parte nel coltivarla, ovvero del giudice nell'esaminarla. (V 2923/75, mass n 376982; (V 2425/75, mass n 376305).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)