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Sez. 3, Sentenza n. 2923 del 28/07/1975 (Rv. 376982 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - RINUNCIA IN PRIMO GRADO DELLA PARTE ALL'ISTANZA DI PROVA PRIMA DELL'AMMISSIONE - RISERVA DI PROVA MAI SCIOLTA IN PRIMO GRADO - RIPROPOSIZIONE DELLA STESSA PROVA IN APPELLO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376982-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - RINUNCIA IN PRIMO GRADO DELLA PARTE ALL'ISTANZA DI PROVA PRIMA DELL'AMMISSIONE - RISERVA DI PROVA MAI SCIOLTA IN PRIMO GRADO - RIPROPOSIZIONE DELLA STESSA PROVA IN APPELLO - AMMISSIBILITA.*

Qualora in primo grado la parte abbia rinunciato all'istanza di prova testimoniale, prima che il giudice decidesse sull'istanza stessa, ovvero si sia semplicemente riservata di chiedere la prova per testi, senza pero poi sciogliere la riserva, la medesima istanza istruttoria puo essere proposta in appello, in quanto avente ad oggetto una prova nuova. (V 749/74, mass n 368601).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)