Sez. 1, Sentenza n. 45360 del 14/07/2015 Ud. (dep. 13/11/2015) Rv. 265125 - 01
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE | Decreto di espulsione dello straniero - Mancata traduzione in lingua nota all'imputato alloglotta - Nullità generale di tipo intermedio - Configurabilità - Conseguenze.
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE
La mancata traduzione del decreto di espulsione in una lingua nota dell'imputato alloglotta configura una nullità di ordine generale a regime intermedio, la cui deducibilità è soggetta ai precisi termini di decadenza indicati nell'art. 180 cod.proc.pen. (In motivazione, la Corte ha escluso la necessità di predisporre il decreto di espulsione mediante un modello plurilingue, poichè, per effetto del combinato disposto dai commi 5, 1 e 7 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 286 del 1998, la scheda informativa plurilingue deve ritenersi richiesta per la sola informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 n. 3 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)