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Sez. 1, Sentenza n. 24698 del 10/02/2015 Ud. (dep. 11/06/2015) Rv. 263924 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del Questore - Traduzione del decreto di espulsione e dell'ordine di allontanamento in lingua veicolare - Omessa attestazione di motivata impossibilità di predisporre un testo in lingua madre - Illegittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263924-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

Ai fini della configurabilità del reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del Questore, la mera traduzione del decreto di espulsione e dell'ordine di allontanamento in lingua "veicolare" senza che sia attestata la motivata impossibilità di avvalersi di un testo predisposto nella lingua madre dello straniero - secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 5.1, del D.Lgs. n. 286 del 1998 - non integra di per sè illegittimità dei provvedimenti amministrativi posti a presupposto della condanna, quando non è dedotta in concreto l'inidoneità dei documenti redatti in lingua "veicolare" a dare compiuta cognizione all'interessato del contenuto precettivo dei provvedimenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 n. 3 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 23/06/2011 num. 89 art. 3 CORTE COST., Legge 02/08/2011 num. 129 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)