Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3533 del 09/02/2017 (Rv. 643206 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Trasferimento di immobili situati in aree soggette a piani particolareggiati - Art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000 - Presupposti- Sufficienza delle opere di urbanizzazione - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie, la fruizione del beneficio dell'assoggettamento all'imposta di registro dell'1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dall'art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000, vigente "ratione temporis", per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, postula l'integrale realizzazione di una nuova costruzione, dovendosi escludere la sufficienza dell'esecuzione di opere di urbanizzazione, sebbene oggetto di convenzione di lottizzazione.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 33 com. 3, Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)