Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3449 del 14/02/2014 (Rv. 630053 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati - Imposte di registro, ipotecaria e catastale - Agevolazione prevista dall'art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 - Presupposti - Intervento edificatorio nel quinquennio - Oggetto - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
La fruizione del beneficio dell'assoggettamento all'imposta di registro dell'1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dall'art. 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, vigente "ratione temporis", per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, postula l'integrale realizzazione, entro il quinquennio dall'acquisto, delle potenzialità edificatorie dell'area, dovendosi escludere la sufficienza della mera esecuzione di opere di urbanizzazione, attesa la necessità di costruire un nuovo edificio ovvero di demolire e ricostruire altro preesistente, poiché la "ratio legis" della disposizione è intesa ad incentivare l'attività edificatoria nei terreni compresi nei piani suddetti. (Nella specie, la S.C., ha ritenuto irrilevante, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, che le opere di urbanizzazione fossero state realizzate prima della compravendita, dovendo valutarsi unicamente l'avvenuta esecuzione dell'intervento edificatorio, da parte dell'acquirente beneficiario, entro il quinquennio dall'acquisto).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 33 com. 3, Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)