Sez. L, Ordinanza n. 21029 del 02/11/2004 (Rv. 577907 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Giudizio avente ad oggetto il pagamento di crediti retributivi e giudizio relativo all'accertamento della continuazione del rapporto di lavoro - Pregiudizialità - Esclusione - Giudizio avente ad oggetto il pagamento del trattamento di fine rapporto e giudizio relativo all'accertamento della continuazione del rapporto di lavoro - Pregiudizialità - Sussistenza - Fondamento - Obbligo di sospensione del giudizio relativo al trattamento di fine rapporto - Configurabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
In tema di sospensione del processo, mentre non sussiste pregiudizialità tra la domanda volta all'accertamento del diritto del lavoratore alla corresponsione di crediti retributivi e la domanda volta all'accertamento della continuazione o meno del rapporto di lavoro cui quelle voci si riferiscono, un rapporto di pregiudizialità sussiste invece tra quest'ultima domanda e quella volta alla corresponsione del trattamento di fine rapporto, giacché, essendo l'esigibilità di tale trattamento correlata all'estinzione del rapporto, esiste un nesso di alternatività tra la pronuncia di perdurante sussistenza del rapporto di lavoro o di annullamento del licenziamento e quella di condanna al pagamento del trattamento suddetto, costituendo il primo accertamento un antecedente logico giuridico rispetto alla domanda relativa al pagamento dell'indennità di fine rapporto, non configurabile nel caso in cui risulti o debba stabilirsi la continuazione del rapporto di lavoro. Ne consegue che, ove le due questioni formino oggetto di diversi giudizi, sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 295 cod. proc. civ., nel senso che il giudizio avente ad oggetto il pagamento del trattamento di fine rapporto deve essere sospeso in attesa della definizione dell'altro.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)