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Sez. 1, Sentenza n. 14513 del 11/07/2005 (Rv. 584271 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Giudice di pace - Sentenza contenente autonome statuizioni soggette a diverso regime di impugnazione - Statuizioni concernenti domande decise secondo equità e secondo diritto - Conseguenze - Impugnazione rispettivamente con appello e con ricorso per cassazione - Necessità - Fattispecie relativa a domanda di corresponsione, in favore di giudice tributario, di compenso parametrato alla cosiddetto indennità giudiziaria.
Stato
decisa il 2005-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584271-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE

Nel caso in cui sia proposta al giudice di pace domanda principale che rientra nella sua competenza e debba essere decisa secondo equità ex art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., nonchè una domanda riconvenzionale da decidere secondo diritto, in quanto di valore superiore a quello fissato da quest'ultima norma, ovvero perchè sarebbe stata riservata alla competenza del Tribunale, la sentenza, se la domanda principale e quella riconvenzionale non riguardano lo stesso rapporto e non richiedono l'accertamento di identici fatti costitutivi, modificativi od estintivi - non sussistendo, perciò, tra esse, connessione, così da non essere necessaria la loro decisione congiunta - è impugnabile con l'appello per il capo relativo alla riconvenzionale ed è invece ricorribile in cassazione per il capo concernente la domanda principale; la sentenza, relativamente a tutti i capi, è invece appellabile qualora sussista connessione tra le due domande. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso avverso la decisione del giudice di pace che, esclusa la connessione tra la domanda proposta da un componente di Commissione tributaria per il pagamento di una somma non eccedente i 1100 euro, quale compenso per lo svolgimento per un mese di detta attività, parametrato alla indennità prevista dall'art. 3 della legge n. 27 del 1981, come interpretato dall'art. 1 della legge n. 425 del 1984 - cd. indennità giudiziaria - e la domanda riconvenzionale proposta dal Ministero delle finanze intesa ad accertare la insussistenza del diritto dell'attore a percepire la indennità in questione, aveva accolto la domanda; sulla base dello stesso principio di cui alla massima, la S.C. ha peraltro ritenuto precluso il motivo di ricorso concernente la inammissibilità, dichiarata dal giudice di pace, della domanda riconvenzionale.)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Legge 19/02/1981 num. 27 art. 3 CORTE COST., Legge 06/08/1984 num. 425 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)