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Sez. U, Sentenza n. 5843 del 17/11/1984 (Rv. 437524 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI - FATTISPECIE - CONTROVERSIA INERENTE ALLA DETERMINAZIONE DEL CANONE - DISAPPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO DEL PROVVEDIMENTO DI PERIMETRAZIONE IN ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, EX ART. 18 LEGGE N. 392 DEL 1978 - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437524-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI - FATTISPECIE - CONTROVERSIA INERENTE ALLA DETERMINAZIONE DEL CANONE - DISAPPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO DEL PROVVEDIMENTO DI PERIMETRAZIONE IN ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, EX ART. 18 LEGGE N. 392 DEL 1978 - AMMISSIBILITÀ.*

Nella controversia fra le parti del contratto di locazione, inerente alla Determinazione del canone, la giurisdizione del giudice ordinario non resta esclusa per il fatto che venga in discussione la legittimità della perimetrazione in zone del territorio comunale, deliberata dal consiglio municipale ai sensi ed agli effetti dell'art. 18 della legge 27 luglio 1978 n. 392, atteso che la natura di provvedimento amministrativo di detta deliberazione, rivolta ad integrare autoritativamente il regolamento negoziale del rapporto, sottrae al giudice medesimo la domanda rivolta a conseguire in via principale l'annullamento dell'atto, ma non il Sindacato incidentale sulla sua legittimità, al fine dell'eventuale disapplicazione a tutela dei diritti soggettivi scaturenti dal contratto di locazione. (V 3663/83, mass n 428558; (V 5808/80, mass n 409635).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)