Sez. 3, Sentenza n. 19113 del 10/03/2016 Ud. (dep. 09/05/2016) Rv. 267247 - 01
PESCA - IN GENERE | Pesca di novellame - Reato previsto dagli artt. 15 e 24 della legge n. 963 del 1965 - Abrogazione per effetto del d. lgs. n. 4 del 2012 - Continuità normativa della precedente previsione sanzionatoria con gli artt. 7, comma primo, lett. a) e 8 del D.Lgs. n. 4 del 2012 - Sussistenza.
PESCA - IN GENERE
In materia di disciplina della pesca, sussiste continuità normativa fra la fattispecie di detenzione per la vendita di novellame vivente di specie marina senza la preventiva autorizzazione del Ministero della Marina Mercantile, prevista dagli artt. 15, comma primo, lett. c) e 24 della legge n. 963 del 1965, e quella di detenzione di specie ittica di taglia inferiore a quella minima in violazione della normativa in vigore, attualmente sanzionata dagli artt. 7, comma primo, lett. a) e 8 del D.Lgs. n. 4 del 2012.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/01/2012 num. 4 art. 7, Decreto Legisl. 09/01/2012 num. 4 art. 8, Legge 14/07/1965 num. 15 art. 15, Legge 14/07/1965 num. 15 art. 24, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)