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Sez. 3, Sentenza n. 9847 del 17/11/2015 Ud. (dep. 09/03/2016) Rv. 266462 - 01

PESCA - IN GENERE | Pesca di novellame - Reato previsto dagli artt. 15 e 24 legge n. 963 del 1965 - Abrogazione per effetto del D.Lgs. n. 4 del 2012 - Continuità normativa della precedente previsione sanzionatoria con gli artt. 7 e 8 D.Lgs. n. 4 del 2012 - Sussistenza - Ratio.
Stato
decisa il 2015-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266462-01

PESCA - IN GENERE

In materia di disciplina della pesca, sussiste continuità normativa fra la fattispecie di esercizio della pesca di novellame, prevista dagli artt. 15, comma primo, lett. c) e 24, comma primo, della legge n. 963 del 1965 e quella di detenzione di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore, attualmente sanzionata dagli artt. 7, comma primo, lett. a) e 8, comma primo, del D.Lgs. n. 4 del 2012, che, in attuazione delle disposizioni comunitarie, ha proceduto al riassetto della normativa di settore. (In motivazione, la Corte ha osservato che le condotte di "detenere, sbarcare e trasbordare", espressamente considerate nella nuova disposizione, sono necessariamente comprensive anche di quella di "pescare", sebbene non più contemplata in maniera espressa).

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 963 art. 15 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 963 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2012 num. 4 art. 7, Decreto Legisl. 09/01/2012 num. 4 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)