Sez. U, Sentenza n. 9207 del 06/09/1990 (Rv. 469205 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE - ECCEZIONE NUOVA IN SEDE DI DISCUSSIONE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - NECESSITÀ - FORMA DELLA AUTORIZZAZIONE - AUTORIZZAZIONE IMPLICITA - AMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE - ECCEZIONE NUOVA IN SEDE DI DISCUSSIONE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - NECESSITÀ - FORMA DELLA AUTORIZZAZIONE - AUTORIZZAZIONE IMPLICITA - AMMISSIBILITÀ.*
Nel rito del lavoro, l'autorizzazione del giudice alla formulazione di una nuova eccezione in Sede di discussione della causa (art. 420 primo comma cod. proc. civ.) deve essere anteriore alla pronuncia della sentenza, ma può anche essere implicita, cioè risultare indirettamente da comportamenti od Atti processuali del giudice medesimo, come quello con cui dia ingresso al dibattito sul fondamento della nuova deduzione. (V 3664/83, mass n 428559; (V 6423/81, mass n 417236).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)