Sez. L, Sentenza n. 3664 del 27/05/1983 (Rv. 428559 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - NECESSITÀ - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - NECESSITÀ - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
Nel nuovo rito del lavoro, il giudice di appello, investito della questione concernente l'ammissibilità o meno della modifica, all'udienza di discussione del giudizio di primo grado, della domanda dal ricorrente proposta con l'atto introduttivo, non può, ove sia mancata un'autorizzazione espressa del primo giudice, ritenere l'intervenuta autorizzazione tacita di tale modifica basandosi sulla semplice considerazione del silenzio dalla controparte serbato in quella udienza, ma deve rigorosamente accertare la sussistenza dei gravi motivi Atti a giustificare, ai sensi dell'ultima parte del primo comma dell'art. 420 cod. proc. civ., la detta modifica e la conseguente autorizzazione implicita della stessa ad opera del giudice di prima istanza. (V 3709/79, mass n 400126; (V 1855/76, mass n 380646).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)