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Sez. L - , Sentenza n. 7851 del 20/03/2019 (Rv. 653411 - 02)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA | Deduzione di un vizio diverso da quello fatto valere con precedente azione - Termine di decadenza ex art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966 - Decorrenza - Dall’impugnativa extragiudiziale - Nuove ragioni di licenziamento esternate nel corso del primo giudizio - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653411-02

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA

In caso di azione giudiziale proposta per dedurre un vizio del licenziamento diverso da quello fatto valere con un precedente ricorso, il termine di decadenza di cui all'art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966, come sostituito dall'art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010 e modificato dall'art. 1, comma 38, della l. n. 92 del 2012, decorre comunque dalla data di spedizione dell'impugnativa del licenziamento, senza che rilevi che tale azione si fondi su motivi di recesso nuovi, addotti nel corso del primo giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto irrilevante, ai fini della decadenza, che le circostanze poste a fondamento dell'azione di nullità del licenziamento per motivi discriminatori fossero emerse in sede di libero interrogatorio del datore di lavoro, nel giudizio avente ad oggetto l'annullabilità dello stesso licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 38 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)