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Sez. L - , Sentenza n. 12352 del 17/05/2017 (Rv. 644342 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Termine di decadenza ex art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966, nuova formulazione - Decorrenza dalla data di impugnazione stragiudiziale - Configurabilità - Decorrenza dallo scadere del termine di cui al comma 1 - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644342-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

L’art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966, nel testo novellato dall’art. 32 della l. n. 183 del 2010, nel prevedere l’inefficacia della impugnazione stragiudiziale del licenziamento non seguita tempestivamente dall’azione giudiziale, comporta che il termine di decadenza per proporre tale azione decorra dalla data di impugnativa stragiudiziale di licenziamento anche laddove il lavoratore l'abbia impugnato con maggiore tempestività, senza la necessità di attendere lo scadere del termine, posto a pena di decadenza dal comma 1 del medesimo articolo, di sessanta giorni dalla comunicazione dell’atto di recesso.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 com. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 com. 2 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)