Sez. 1, Sentenza n. 9153 del 26/02/1987 Ud. (dep. 20/08/1987) Rv. 176578 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO.*
In considerazione della particolare natura della fonte di prova, le dichiarazioni accusatorie formulate da un imputato nei confronti di coimputati dello stesso reato o di reato connesso, non possono avere la medesima forza probatoria delle deposizioni testimoniali ed il loro esame critico va condotto con particolare approfondimento e cautela. L'assenza di motivi di astio, il disinteresse, il sincero ravvedimento, la spontaneità, la precisazione, la reiterazione delle dichiarazioni, l'univocità delle affermazioni, costituiscono sicuri parametri di valutazione dell'attendibilità del chiamante in correità.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 bis, Cod. Proc. Pen. art. 450 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)