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Sez. 3, Sentenza n. 491 del 07/02/1975 (Rv. 373789 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - REGRESSO - OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI ED OBBLIGAZIONI PER FATTO ILLECITO - RISPETTIVA DISCIPLINA - DIFFERENZE - RISARCIMENTO DEL DANNO DA PARTE D'UNO DEI CONDEBITORI LIMITATAMENTE ALLA PROPRIA QUOTA - AZIONE DI REGRESSO NEI CONFRONTI DEL CONDEBITORE SOLIDALE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - DANNI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI - PLURALITA DI RESPONSABILI - REGRESSO - NORME APPLICABILI.*
Stato
decisa il 1975-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373789-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - REGRESSO - OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI ED OBBLIGAZIONI PER FATTO ILLECITO - RISPETTIVA DISCIPLINA - DIFFERENZE - RISARCIMENTO DEL DANNO DA PARTE D'UNO DEI CONDEBITORI LIMITATAMENTE ALLA PROPRIA QUOTA - AZIONE DI REGRESSO NEI CONFRONTI DEL CONDEBITORE SOLIDALE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - DANNI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI - PLURALITA DI RESPONSABILI - REGRESSO - NORME APPLICABILI.*

La disciplina del regresso nei rapporti interni fra condebitori solidali muta a seconda che si tratti di obbligazioni contrattuali o di obbligazioni per fatto illecito. Infatti, mentre nelle obbligazioni nascenti da contratto, si applica il principio di cui agli artt 1298 e 12 99 cod civ, secondo cui la ripartizione del debito fra i coobbligati avviene per quote che si presumono eguali, salvo che non risulti diversamente, nelle obbligazioni ex delicto, invece, l'Onere sopportato da ciascun corresponsabile nei confronti degli altri obbligati e commisurato, ai sensi dell'art 2055 cod civ, all'esistenza ed alla gravita delle rispettive colpe, nonche all'entita delle conseguenze che ne sono derivate. Da tanto consegue che, nelle obbligazioni da fatto illecito, il corresponsabile ancorche abbia risarcito il danneggiato soltanto nella misura corrispondente alla propria quota, ha diritto all'Azione di regresso nei confronti dell'altro debitore solidale, ove dimostri che il fatto dannoso sia, in concreto, imputabile esclusivamente alla colpa di quest'ultimo. In tema di danni derivanti dalla circolazione di veicoli l'Azione di regresso e regolata dalla norma di cui all'art 205 5 cod civ e non gia dagli artt 1298 e 1299 cod civ. (Conf 1970/69, mass n 341157; 3785/54).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)