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Sez. 3, Sentenza n. 6797 del 08/08/1987 (Rv. 454999 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - REGRESSO - DOMANDA DI RIVALSA DI UN COOBBLIGATO NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE DELL'ALTRO - IMPROPONIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454999-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - REGRESSO - DOMANDA DI RIVALSA DI UN COOBBLIGATO NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE DELL'ALTRO - IMPROPONIBILITÀ.*

In tema di regresso nei rapporti interni fra condebitori solidali per obbligazioni nascenti da fatto illecito ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., è improponibile la domanda di rivalsa proposta da un coobbligato esclusivamente nei confronti dell'assicuratore dell'altro ossia verso un soggetto nei riguardi del quale l'Azione diretta è attribuita dalla legge sulla Assicurazione obbligatoria solo al danneggiato, a nulla rilevando il vincolo di solidarietà atipica che lega l'obbligazione dell'assicurato con quella dell'assicuratore, trattandosi di solidarietà che opera anch'essa solo nei confronti del danneggiato. (V 2872/84, mass n 434925; (V 6428/82, mass n 424055; (V 491/75, mass n 373789).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)