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Sez. U, Sentenza n. 9 del 24/03/1995 Cc. (dep. 23/06/1995) Rv. 201304 - 01

Impugnazioni - Effetto estensivo | Natura - Influenza sulla definitività ed esecutorietà della sentenza nei confronti del non impugnante - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201304-01

Impugnazioni - Effetto estensivo

Il fenomeno processuale dell'estensione dell'impugnazione in favore del coimputato non impugnante (o l'impugnazione del quale sia stata dichiarata inammissibile), di cui all'art. 587 cod. proc. pen., opera di diritto come rimedio straordinario che, al verificarsi dell'evento consistente nel riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo sul gravame, del motivo non esclusivamente personale dedotto dall'imputato diligente, è idoneo a revocare il giudicato in favore del non impugnante, rendendo questi partecipe del beneficio conseguito dal coimputato; ne deriva conseguentemente che, fino a quando non si sia verificato tale effetto risolutivo, il predetto fenomeno processuale non spiega influenza alcuna sulla esecutorietà della sentenza relativa al rapporto processuale individuo concernente il non impugnante od equiparato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 650, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 650

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)