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Sez. 3, Sentenza n. 7399 del 16/06/1992 (Rv. 477765 - 01)

Esecuzione forzata - Assegnazione - Beni assegnandi - Mobili - Crediti e cose dovute dal terzo | Ordinanza di assegnazione - Correzione - Provvedimento del giudice dell'esecuzione - Natura - Impugnabilità con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Soggezione alle opposizioni previste nel processo esecutivo.
Stato
decisa il 1992-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477765-01

Esecuzione forzata - Assegnazione - Beni assegnandi - Mobili - Crediti e cose dovute dal terzo

La procedura di correzione degli errori materiali prevista dagli artt. 287 e ss. cod. proc. civ. deve ritenersi applicabile, benché non espressamente richiamata dall'art. 487 cod. proc. civ., anche nel processo di esecuzione, non ostandovi né il potere del giudice dell' esecuzione di modifica o revoca dei suoi provvedimenti, che non può essere esercitato per quelli eseguiti (art. 553 cod. proc. civ.) o che non necessitano di esecuzione, né la possibilità dell'impugnazione con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, che esclude la revocabilità del provvedimento impugnato, non la sua correzione. Ne consegue che il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, disponga espressamente la correzione di una ordinanza di assegnazione, avendo natura di ordinanza di correzione, ancorché viziato per errore del procedimento o perché assuma come errore materiale o di (calcolo un vizio attinente alla formazione del giudizio non emendabile attraverso il potere di correzione, non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. bensì resta soggetto alle opposizioni previste per il processo d'esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)