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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1891 del 03/02/2015 (Rv. 634373 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE | Ordinanza di correzione di errore materiale - Rimedi esperibili - Ricorso straordinario per cassazione - Esclusione - Opposizione agli atti esecutivi - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2015-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634373-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Avverso le ordinanze del giudice dell'esecuzione, sottoposte alla correzione di errore materiale, non è esperibile ricorso straordinario per cassazione bensì opposizione agli atti esecutivi, quando l'errore corretto sia tale da ingenerare un obiettivo dubbio sull'effettivo contenuto dell'ordinanza, ovvero quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la portata decisoria del provvedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)