diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 7045 del 08/06/1992 (Rv. 477605 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - Luogo di notificazione - Presso il procuratore costituito | Della parte deceduta - Anziché agli eredi ex art. 330 cod. proc. civ. - Nullità assoluta - Presupposto - Conoscenza del decesso attraverso la notificazione della sentenza impugnata ad istanza degli eredi - Rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1992-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477605-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - Luogo di notificazione - Presso il procuratore costituito

L'atto di appello proposto nei confronti della parte deceduta e notificato presso il procuratore di questa anziché agli eredi a norma dell'art. 330 cod. proc. civ., nel caso in cui l'appellante sia venuto a conoscenza del decesso con la notificazione della sentenza impugnata ad istanza degli eredi stessi, è affetta da nullità assoluta, senza che sia possibile la rinnovazione di cui all'art. 291 cod. proc. civ. trattandosi non di semplice nullità della notificazione ma di errata identificazione del soggetto passivo della "vocatio in ius".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)