Sez. 3, Sentenza n. 4047 del 07/04/1995 (Rv. 491682 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE | Impresa familiare coltivatrice - Titolare del diritto di ripresa - Parente o affine entro il grado previsto dall'art. 230 bis cod. civ.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE
In tema di diritto di ripresa, ove sussista l'impresa familiare coltivatrice contemplata dall'art. 48 della legge 3 maggio 1982 n. 203, l'identificazione del componente della famiglia a beneficio del quale il suddetto diritto può essere esercitato va fatta tenendo presente l'appartenenza del soggetto al medesimo nucleo familiare con la delimitazione di parentela ed affinità fissata dall'art. 230 bis del codice civile (il quale nel disciplinare l'impresa familiare indica quali componenti della famiglia il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado in quanto collaboratori di detta impresa) restando escluso che in mancanza di un'impresa familiare coltivatrice rilevi il generico rapporto di parentela fra colui che esercita e colui per il quale è esercitato il diritto di ripresa, al di la dei limiti della famiglia cosiddetta nucleare formata dai genitori e dai figli.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)