Sez. 3, Sentenza n. 9288 del 15/12/1987 (Rv. 456474 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - FAMIGLIA DEL COLTIVATORE DIRETTO - NOZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - FAMIGLIA DEL COLTIVATORE DIRETTO - NOZIONE.*
La famiglia del coltivatore diretto o dell'equiparato, di cui alle leggi sulla proroga agraria, non va intesa come quella propria di questo derivante dal matrimonio e comprensiva soltanto del capofamiglia e dei figli conviventi, bensì come organismo economico a base associativa, inquadrabile nella categoria delle piccole imprese agrarie, formato da tutti quei soggetti legati da vincoli di parentela e di affinità col lavoratore agricolo, i quali, pur non avendo con questo comunanza di mensa e di tetto, risultino associati alla conduzione del fondo. (V 7468/86, mass n 449513; (Conf 200/87, mass n 449968; (Conf 3776/77, mass n 387447; (Conf 153/74, mass n 367728; (Conf 531/70, mass n 345583).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1647, Cod. Civ. art. 2083, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)