Sez. L, Sentenza n. 19115 del 09/08/2013 (Rv. 628333 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Principio di immediatezza della contestazione - Fondamento - Carattere relativo - Contestazione non immediatamente successiva ai fatti addebitati - Ragioni del ritardo - Complessità organizzazione aziendale - Insussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
In materia di licenziamento per ragioni disciplinari nel rapporto di lavoro subordinato privato il solo elemento costituito dalla notevole dimensione dell'organizzazione aziendale non è sufficiente a far ritenere legittimo un prolungato ritardo - nel caso di specie oltre nove mesi - nell'elevazione della contestazione disciplinare nei confronti del lavoratore in quanto è in ogni caso necessario che il datore di lavoro alleghi e provi le cause che hanno determinato la dilazione tra la comunicazione della contestazione e il momento in cui egli ha avuto conoscenza dei fatti materiali che intende addebitare al dipendente.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)