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Sez. L, Sentenza n. 3793 del 04/06/1988 (Rv. 459028 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - MANTENIMENTO IN SERVIZIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DI QUESTE ULTIME ALLA DATA DELL'1 GENNAIO 1962 - FINZIONE - PERSONALE NON IN SERVIZIO A TALE DATA - ESCLUSIONE - LIMITI - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIFERIMENTO AD UNA DIVERSA MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ DELL'ENEL - PRESUPPOSTI - DURATA DELLA PERMANENZA IN SERVIZIO DEI LAVORATORI DURANTE IL PERIODO D'AMMINISTRAZIONE PROVVISORIA - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1988-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459028-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - MANTENIMENTO IN SERVIZIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DI QUESTE ULTIME ALLA DATA DELL'1 GENNAIO 1962 - FINZIONE - PERSONALE NON IN SERVIZIO A TALE DATA - ESCLUSIONE - LIMITI - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIFERIMENTO AD UNA DIVERSA MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ DELL'ENEL - PRESUPPOSTI - DURATA DELLA PERMANENZA IN SERVIZIO DEI LAVORATORI DURANTE IL PERIODO D'AMMINISTRAZIONE PROVVISORIA - RILEVANZA.*

La disciplina dell'art. 13 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643, secondo cui il personale alle dipendenze, alla data dell'1 gennaio 1962, delle imprese esercenti industrie elettriche trasferito allo ENEL è mantenuto in servizio, costituente deroga alla norma dello art. 2112 cod. civ., è diretta a salvaguardare l'e.N.E.L. da situazioni ingiustificate od artatamente predisposte, sicché il personale delle imprese trasferite non in servizio all'1 gennaio 1962 non può pretendere di continuare il rapporto nei confronti di tale ente né in virtù della legge generale né in virtù di quella speciale. È peraltro salva la possibilità di una diversa manifestazione di volontà dell'ENEL, che può essere desunta, per implicito, anche dal fatto che i dipendenti anzidetti siano stati mantenuti in servizio dall'ente, purché tale circostanza assuma in concreto il valore concludente nel senso della prosecuzione del rapporto e tenendo presente che nella ricerca di detta volontà non assume Rilevanza il periodo intercorso fra la pubblicazione del decreto di trasferimento e la consegna dei beni ma piuttosto la durata della permanenza in servizio dei lavoratori durante il successivo periodo di amministrazione provvisoria, essendo riferibile all'ente il comportamento dell'amministratore da esso nominato. (V 2070/81, mass n 412786; (V 2070/81, mass n 412787).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)