Sez. 1, Sentenza n. 2343 del 21/03/1990 (Rv. 466101 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLIO D'OLIVA - ESPORTATO ALL'ESTERO - BENEFICIO FINALE DELLA "RESTITUZIONE DELLA IMPOSTA" - FUNZIONE - CONDIZIONI - BOLLETTA DOGANALE ATTESTANTE IL DIRITTO DEL CONTRIBUENTE ALLA RESTITUZIONE - INIDONEITÀ.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLIO D'OLIVA - ESPORTATO ALL'ESTERO - BENEFICIO FINALE DELLA "RESTITUZIONE DELLA IMPOSTA" - FUNZIONE - CONDIZIONI - BOLLETTA DOGANALE ATTESTANTE IL DIRITTO DEL CONTRIBUENTE ALLA RESTITUZIONE - INIDONEITÀ.*
Il beneficio fiscale della "restituzione della imposta" di fabbricazione all'olio d'oliva esportato all'estero - previsto dall'art. 25 d.l. n. 912 del 1966 e volto a favorire la circolazione fuori dal territorio nazionale degli oli comunque estratti dalle olive prodotte in Italia - postula, per la sua concessione, la ricorrenza dei due requisiti dell'assolvimento, in primo luogo, dell'imposta de qua e della successiva esportazione dei quali spetta al contribuente fornire la prova. Ed, a tal fine, non è sufficiente l'esibizione della bolletta doganale attestante l'eventuale diritto del contribuente alla restituzione del tributo, la quale (per la sua natura di mero documento di legittimazione, per cui l'esportatore non è equiparato al creditore cartolare), costituisce bensì prova dell'avvenuta esportazione, ma non anche dimostra l'assolvimento dell'imposta di fabbricazione. (V 9290/87, mass n 450476, sulla seconda parte; (V 4346/80, mass n 408212, sulla seconda parte; (V 1953/70, mass n 347990, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legge 09/11/1966 num. 912 art. 17, Decreto Legge 09/11/1966 num. 912 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)