diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 9629 del 16/06/2003 (Rv. 564303 - 01)

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - VETTORE - RESPONSABILITÀ | Mancata richiesta di esibizione della polizza di carico in presenza di normativa che impone l'intermediazione necessaria di organismo pubblico per la consegna - Inadempimento incolpevole - Esclusione - Obbligo del vettore di chiedere istruzioni al caricatore - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564303-01

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - VETTORE - RESPONSABILITÀ

In un contratto di trasporto marittimo di merci, qualora venga pattuito che la consegna deve essere effettuata dal vettore solo dietro esibizione e riconsegna della polizza di carico, se la legge del luogo di arrivo prevede il necessario affidamento della merce da consegnare ad un organismo pubblico o ad un'impresa di sbarco, non può ritenersi che l'inadempimento dell'obbligo di richiedere la presentazione della polizza di carico possa ritenersi incolpevole, perché il vettore avrebbe dovuto richiedere istruzioni al caricatore, ex art. 1690 cod. civ., richiamato dall'art. 450 cod. nav., salva la sua facoltà di provvedere al deposito delle merci, o di restituirle al caricatore qualora la prestazione, così come pattuita e richiesta, fosse oggettivamente impossibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1690, Cod. Navig. art. 450

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)