Sez. 3, Sentenza n. 4859 del 14/04/2000 (Rv. 535720 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - IN GENERE | Condizione di procedibilità - Tentativo di conciliazione - Necessità - Esperimento nei confronti di un solo componente della famiglia coltivatrice - Idoneità - Fondamento - Convocazione nella qualità - Necessità - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - IN GENERE
La condizione di procedibilità di una controversia agraria, costituita dal preventivo esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi all'IPA, sussiste anche se esso è effettuato nei confronti di un solo componente della famiglia coltivatrice perché, come per la società semplice, in mancanza della nomina di un rappresentante, ciascun partecipante ne ha l'amministrazione disgiuntiva; a tal fine, non è necessario che il partecipante alla famiglia colonica sia stato convocato espressamente in tale qualità.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 48, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2267
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)