Sez. 1, Sentenza n. 67 del 06/01/1983 (Rv. 424860 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - OMESSA SPECIFICAZIONE DELLA DATA DI DECORRENZA - IRRILEVANZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - OMESSA SPECIFICAZIONE DELLA DATA DI DECORRENZA - IRRILEVANZA.*
L'omessa specificazione, con la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, della data di decorrenza dell'assegno di divorzio resta irrilevante, e non è conseguentemente deducibile in Sede di ricorso per Cassazione, atteso che tale data coincide con quella del passaggio in giudicato della sentenza medesima, che segna l'insorgere del diritto a detto assegno. (V 5507/81, mass n 416212).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)