Sez. 1, Sentenza n. 475 del 26/01/1990 (Rv. 465003 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE - MANCATA INDICAZIONE DELLA DECORRENZA - IRRILEVANZA - DECORRENZA COL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI DIVORZIO.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE - MANCATA INDICAZIONE DELLA DECORRENZA - IRRILEVANZA - DECORRENZA COL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI DIVORZIO.*
L'omessa indicazione, nella sentenza di divorzio, della data di decorrenza dell'assegno (nella specie, per il mantenimento delle figlie) resta irrilevante, e non è conseguentemente deducibile in Sede di ricorso per Cassazione, atteso che la decorrenza dell'assegno ha una disciplina fissata nella legge - salva l'ipotesi prevista dal nuovo testo dell'art. 4, comma decimo, della legge 1 dicembre 1979 n. 898, come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74 - e che la detta data coincide pur sempre con quella del passaggio in giudicato della sentenza medesima. (V 1305/83, mass n 426095; (V 67/83, mass n 424860; (V 5407/81, mass n 416118).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)