Sez. 1, Sentenza n. 5507 del 21/10/1981 (Rv. 416212 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DEFINITIVO DI DIVORZIO - DECORRENZA - MISURA DELL'ASSEGNO PROVVISORIO - IRRILEVANZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DEFINITIVO DI DIVORZIO - DECORRENZA - MISURA DELL'ASSEGNO PROVVISORIO - IRRILEVANZA.*
L'assegno definitivo di divorzio è dovuto a decorrere dal momento del passaggio in giudicato della pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, quale che sia la misura dell'assegno provvisorio stabilito in corso di causa. (V. 5945/79, mass. N. 402617).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)