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Sez. 1, Sentenza n. 5507 del 21/10/1981 (Rv. 416212 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DEFINITIVO DI DIVORZIO - DECORRENZA - MISURA DELL'ASSEGNO PROVVISORIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416212-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DEFINITIVO DI DIVORZIO - DECORRENZA - MISURA DELL'ASSEGNO PROVVISORIO - IRRILEVANZA.*

L'assegno definitivo di divorzio è dovuto a decorrere dal momento del passaggio in giudicato della pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, quale che sia la misura dell'assegno provvisorio stabilito in corso di causa. (V. 5945/79, mass. N. 402617).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)