Sez. 1, Sentenza n. 4690 del 08/05/1998 (Rv. 515273 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI | Decreto del tribunale su reclamo avverso provvedimento del giudice delegato in tema di liquidazione dell'attivo - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Termine - Decorrenza dalla data di deposito in cancelleria, del decreto.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI
Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. contro i decreti emessi dal tribunale fallimentare sul reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato in materia di liquidazione dell'attivo fallimentare deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dal deposito in cancelleria del decreto stesso, non essendo prevista la notificazione di tali provvedimenti ed essendo sostituita come mezzo legale di conoscenza da siffatto deposito e dalla conseguente inserzione nel fascicolo fallimentare.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)