Sez. 1, Sentenza n. 9348 del 22/09/1997 (Rv. 508170 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI | Decreto emesso dal tribunale su reclamo avverso provvedimento del giudice delegato in tema di liquidazione dell'attivo - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Termine - Decorrenza - Applicabilità art. 327 cod. proc. civ. - Insussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI
Il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso i decreti emessi dal tribunale fallimentare, su reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato, anche in materia di liquidazione dell'attivo, deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto stesso mediante deposito in cancelleria. Non è applicabile il disposto dell'art. 327, sia perché detta norma si giustifica con riguardo ai provvedimenti il cui termine di impugnazione è collegato alla notificazione quale condizione di decorrenza, sia perché il termine annuale dalla pubblicazione è incompatibile, per la sua durata, con le esigenze di celerità proprie della procedura fallimentare.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)