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Sez. 1, Sentenza n. 2455 del 03/03/1995 (Rv. 490893 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI | In materia di liquidazione dell'attivo fallimentare - Impugnazione con ricorso per cassazione - Termine - Decorrenza - Momento iniziale.
Stato
decisa il 1995-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490893-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI

Il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. contro i decreti emessi dal Tribunale fallimentare sul reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato in materia di liquidazione dell'attivo fallimentare deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dal deposito in cancelleria del decreto stesso non essendo prevista la notificazione di tali provvedimenti ed essendo sostituita come mezzo legale di conoscenza da siffatto deposito e dalla conseguente inserzione nel fascicolo fallimentare.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 325, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)