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Sez. 3, Sentenza n. 21018 del 12/10/2010 (Rv. 614570 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - SUBAFFITTO, SUBLOCAZIONE E SUBCONCESSIONE - IN GENERE | Decadenza del locatore dall'azione di risoluzione ex art. 21, legge n. 203 del 1982 - Conseguenze - Sostituzione del subaffittuario all'affittuario nei rapporti col locatore - Legittimazione dell'affittuario a domandare nei confronti del subaffittuario la nullità del contratto - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614570-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - SUBAFFITTO, SUBLOCAZIONE E SUBCONCESSIONE - IN GENERE

In caso di subaffitto di fondo rustico, ove il locatore non abbia chiesto la risoluzione del subaffitto nel termine decadenziale di quattro mesi dalla data in cui ne ha avuto conoscenza, dimostrando così di non ritenersi pregiudicato dalla situazione posta in essere dall'iniziativa del colono, il nuovo rapporto scaturito dal subaffitto intercorre direttamente tra il proprietario ed il subaffittuario che subentra nella posizione giuridica dell'affittuario, mentre quest'ultimo non é legittimato a chiedere la declaratoria di nullità del contratto nei confronti del subaffittuario medesimo.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 21, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)