Sez. 2 - , Ordinanza n. 26614 del 22/10/2018 (Rv. 651009 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | - Nullità negoziali - Nullità cosiddette "protettive" - Rilievo officioso - Possibilità - Soggetto legittimato a far valere la nullità che non è parte del processo - Limitazione temporale del potere di accertamento della nullità - Condizioni - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE
La rilevabilità officiosa delle nullità negoziali cosiddette di protezione, da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia, come una "species" del più ampio "genus" rappresentato dalle prime in quanto poste a tutela di interessi e valori fondamentali, è subordinata alla manifestazione di interesse a far valere l'invalidità, entro il termine di decadenza previsto per il suo esercizio, ad opera della parte del processo che ne sia legittimata in esclusiva. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice del gravame che aveva disatteso l'eccezione di nullità dei contratti di sub-affitto di fondo rustico per violazione del divieto di cui all'art. 21 della l. n. 203 del 1982, sollevata dal ricorrente, in quanto i locatori non soltanto erano rimasti estranei al processo, ma, pur portati a conoscenza con missive dell'intervenuto sub-affitto, non avevano sollevato alcuna obiezione in merito nel termine decadenziale di quattro mesi previsto dal citato art. 21).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1421, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 21, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 58, Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)